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Un diritto insopprimibile
Un diritto insopprimibile
2007-02-25 08:03

di Franco Abruzzo   (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente di Diritto

dell’informazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca e all’Università Iulm di Milano)

 

 

Giornali (è il caso di Gente) e redattori (è il caso ancora  di Gennaro De Stefano, giornalista di Gente e di altri cronisti di altre testate) continuano a subire perquisizioni, intercettazioni telefoniche e incriminazioni, nonostante nitide sentenze della Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo di segno opposto alle decisioni di giudici italiani (di Firenze, Genova, Perugia). È diritto insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare quel che accade, fatti e notizie su questioni di interesse generale. Questo principio, che è l’incipit dell’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti italiani, è consacrato in una sentenza della Corte di Strasburgo.

La libertà di scrivere è sacra e cammina di pari passo con l’osservanza della deontologia. Il rispetto del segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio garantisce il diritto dei cittadini all’informazione:

“È diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell’etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili; costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle denunzie dei redditi di un importante manager francese)” - Corte europea diritti dell’Uomo, 21 gennaio 1999.

La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin. L’ordinamento europeo peraltro impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: “La libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un’importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno  dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di ‘cane da guardia’ e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”.

Questi sono i principi sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio della quarta sezione della Corte di Strasburgo. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul modello della giustizia inglese. La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto  professionale, invocando, con le norme nazionali, la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo. Questa linea è l’unica possibile anche per evitare, come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla graticola dell’incriminazione per violazione del segreto d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, (magistrati, cancellieri o ufficiali di polizia giudiziaria), hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 del Codice penale.

È palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, a ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 del Codice penale evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…..loquace) e le perquisizioni, che sono un’arma ormai spuntata dopo la sentenza Roemen della Corte di Strasburgo. Ma i giudici italiani conoscono le sentenze di Strasburgo?

Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, “deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”. Il Parlamento, in sostanza, deve calare nel Codice le sentenze Goodwin e Roemen nonché l’articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche come cittadini europei? L’articolo 200 del Codice di procedura penale afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo, che fa a pugni con la Convenzione e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria e urgente questa svolta. Frattanto la Convenzione si applica e si applicano anche le sentenze di Strasburgo.

I giornali e i giornalisti, che hanno il diritto di fare controinformazione, hanno il dovere di reagire in maniera ferma contro lo strapotere di alcuni pubblici ministeri e giudici. Con la parola e con gli scritti. Deve vincere la nostra Costituzione, che vuole giornalisti e stampa liberi, “non soggetti ad autorizzazioni o censure”, guardiani (onesti e corretti) dei poteri (anche di quello giudiziario). Sono alle nostre spalle le parole di Benito Mussolini pronunciate il 10 ottobre 1928 davanti a 70 direttori di giornali italiani: «Il giornalismo italiano è libero perché nell’ambito delle leggi del Regime può esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione. Io contesto nella maniera più assoluta che la stampa italiana sia il regno della noia e della uniformità».

Il Duce mentiva ma sapeva di mentire, perché la stampa era stata imbavagliata e ubbidiva ai suoi voleri. Ma oggi è, purtroppo, tempo di imitatori occulti.